Art. 1519-ter c.c. — Conformità al contratto
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2002 al 23 ottobre 2005. 348 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
tolto: Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
tolto: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
tolto: b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
tolto: c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
tolto: d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
tolto: Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
tolto: Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
tolto: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
tolto: b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
tolto: c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
tolto: Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1519ter · fonte del testo
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