Art. 1519-bis c.c. — Ambito di applicazione e definizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2002 al 23 ottobre 2005. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
tolto: Ai fini del presente paragrafo si intende per:
tolto: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
tolto: b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
tolto: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
tolto: 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
tolto: 3) l'energia elettrica;
tolto: c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
tolto: d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
tolto: e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
tolto: f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
tolto: Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1519bis · fonte del testo
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