Art. 1121 c.c. — Innovazioni gravose o voluttuarie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 15 marzo 1992. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

[2]Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

[3]Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 marzo 1992

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1121 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26702/2025

    3 ottobre 2025

    In caso di realizzazione di un'innovazione ad opera di un condomino, a proprie spese, nelle parti comuni (nella specie installazione di un mini ascensore - piattaforma elevatrice interna alla tromba delle scale) ai fini della eliminazione di barriere architettoniche in un edificio condominiale, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che essa sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini e, ove comunque concessa, tale autorizzazione ha il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di concrete pretese da parte degli altri condomini. Sicché ove un condomino agisca in giudizio per contestare un determinato uso fatto dell'innovazione realizzata ed il potere dell'assemblea di consentirlo, per la menomazione dell'utilità subita nel godimento nella res occorre valutare tale delibera alla stregua dell'art. 2 della l.n. 13 del 1989 considerando se l'innovazione possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

    Art. 1121 c.c. · Art. 1102 c.c. · Art. 1120 c.c. · Art. 2 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

    Rassegna di ottobre 2025, p. 46 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina delle innovazioni si coordina con quella adottata in tema di comunione in generale. La maggioranza dei partecipanti, che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, può disporre le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o più redditizio delle cose comuni. La maggioranza non è costituita soltanto dall'entità degli interessi, ma dal duplice coefficiente del valore dell'edificio e del numero dei condomini. Permane il limite fissato nell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 circa il divieto delle innovazioni che possano pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano inservibili all'uso o al godimento, anche di un solo condomino, alcune parti comuni dell'edificio (art. 1120). Qualora le innovazioni siano troppo onerose o abbiano carattere voluttuario, si distingue il caso in cui l'innovazione consista in opere suscettibili di utilizzazione separata da quello in cui l'utilizzazione separata non sia possibile. Nel primo caso i condomini che non intendono trarre vantaggio dall'innovazione sono esonerati dal contributo nella spesa; ma ad essi e ai loro eredi o aventi causa è data la possibilità di partecipare, in ogni tempo, ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Nel secondo caso l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza che l'ha approvata ne sopporti integralmente la spesa relativa (articolo 1121).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 527

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1121 · fonte del testo

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