Art. 99 codice antimafia — Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica

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Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita':

  • a)di funzionamento della banca dati;
  • b)di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
  • c)di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
  • d)di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
  • e)di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
  • f)di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. ((2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia))

Testo in vigore dal 7 aprile 2012 al 28 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 7 aprile 2012. 26 parole aggiunte.

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. aggiunto: 2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art99 · fonte del testo

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