Art. 92 codice antimafia — Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

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Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati. (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. )) (( L'informazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. )) (( Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. )) La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. (( Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria. ))

Testo in vigore dal 26 novembre 2014 al 7 novembre 2021

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2025

    Questione inammissibile
    28 novembre 2025

    L’accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass. 44996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l’informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l’addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l’interdittiva è stata impugnata solo per l’illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l’emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall’adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d’ufficio la nullità dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l’unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio). (Precedenti: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148).

    Art. 92 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 180/2022

    Questione inammissibile
    19 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 Cost. - dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo d.lgs., quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Le misure di prevenzione personali e l'informazione antimafia costituiscono misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità e da esse conseguono i medesimi effetti interdittivi; rispetto ad un'esigenza di primario rilievo, qual è la garanzia di sostentamento dell'interessato e della sua famiglia, non trova pertanto alcuna giustificazione la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice e al prefetto. Tuttavia l'estensione della deroga prevista per il giudice dal citato art. 67, comma 5, al procedimento amministrativo, comportando il trasferimento del relativo potere ad una diversa autorità, determinerebbe l'innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, con attribuzione al prefetto di nuovi, specifici poteri istruttori, e richiederebbe scelte riservate alla discrezionalità legislativa, alla quale parimenti appartiene la possibilità di utilizzare al medesimo scopo gli strumenti del controllo giudiziario e delle misure di prevenzione collaborativa, innovandoli ulteriormente. La necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento del soggetto colpito da interdittiva deve trovare soddisfazione in tempi rapidi attraverso un intervento legislativo non più procrastinabile. ( Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 178/2021 - mass. 44157; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 57/2020 - mass. 43070; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 219/2019 - mass. 40895; O. 126/2019 - mass. 42638; S. 24/2019 - mass. 42491; O. 12/2017 - mass. 39284; S. 23/2016 - mass. 38720; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 510/2000 - mass. 25896 ).

    Art. 92 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 57/2020

    Questione infondata
    26 marzo 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89- bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 sono inammissibili - in quanto tesi ad allargare il thema decidendum - gli ulteriori profili di censura sollevati dalla parte privata, ricorrente nel giudizio a quo e costituitasi nel giudizio incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2019, n. 14 del 2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016 ).

    Art. 89-bis codice antimafia · Art. 92 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2012 al 26 novembre 2014. 71 parole tolte, 141 parole aggiunte.

Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione tolto: della banca dati aggiunto: banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause … Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati aggiunto: nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto aggiunto: dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro tolto: quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta aggiunto: trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessataaggiunto: , e fornisce le informazioni acquisite tolto: entro i successivi trenta aggiunto: nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della tolto: Banca dati aggiunto: banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. aggiunto: L'informazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. Decorso il termine di cui al comma 2, aggiunto: primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, tolto: decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta aggiunto: immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. tolto: In tale caso, i aggiunto: I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui tolto: al comma 1 aggiunto: all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi … alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. Il versamento delle erogazioni di cui tolto: alla lettera f) dell'articolo 67 aggiunto: all'articolo 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino tolto: a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui al medesimo articolo ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 aggiunto: alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art92 · fonte del testo

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