Codice antimafia

Art. 86 codice antimafia — Validità della documentazione antimafia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 2012 al 26 novembre 2014. Leggi il testo vigente →

(( La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3. )) I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche' per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validita' della predetta documentazione antimafia.

Testo in vigore dal 28 dicembre 2012 al 26 novembre 2014

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 28 dicembre 2012. 85 parole tolte, 57 parole aggiunte.

La comunicazione antimafia tolto: e' utilizzabile per un periodoaggiunto: , acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data tolto: del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica. L'informazione antimafia e' utilizzabile per un periodo aggiunto: dell'acquisizione. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data tolto: del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validita' conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica aggiunto: dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art86 · fonte del testo

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