Art. 3 — Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata

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Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.

Testo in vigore dal 4 marzo 2007 al 21 marzo 2008

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Che cosa è cambiato dal 4 marzo 2007

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1997 al 4 marzo 2007. 95 parole tolte, 167 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca reato, il tolto: tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione tolto: delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o aggiunto: di cui all'articolo 1, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura tolto: diversa da quella prevista dal aggiunto: difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui tolto: all'articolo 2, comma 1, e' punito con la aggiunto: al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, e' data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi piu' gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale aggiunto: euro 1.000 a euro 6.000. Salvo che il fatto costituisca reato, tolto: chi aggiunto: il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e' tolto: punito con la aggiunto: soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire tre milioni a lire diciotto milioni aggiunto: euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-07-08;213~art3 · fonte del testo

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