Art. 3-bis — Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione e' soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Testo vigente dal 4 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:1997-07-08;213~art3bis · fonte del testo

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