Art. 78 — Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da 50 euro a 300 euro a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' e' superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta a 300 euro; e' aumentata a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e qualita' del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarita', sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art78 · fonte del testo

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