Art. 5
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[2]Il Governo del Re e' autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.
[3]Le formalita' riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 novembre 1887, n. 5052
1La L. 27 novembre 1887, n. 5052 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), risguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata l'applicazione provvisoria, a tutto il giorno 29 febbraio 1888, delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avra' effetto a cominciare dal giorno 26 novembre 1887".
L. 12 febbraio 1888, n. 5194
3La L. 12 febbraio 1888, n. 5194 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1888 al 11 dicembre 1894
