Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1888 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), e' fissata a lire 20 il quintale. 1 3

[2]Il Governo del Re e' autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.

[3]Le formalita' riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 novembre 1887, n. 5052

1

La L. 27 novembre 1887, n. 5052 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), risguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata l'applicazione provvisoria, a tutto il giorno 29 febbraio 1888, delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avra' effetto a cominciare dal giorno 26 novembre 1887".

L. 12 febbraio 1888, n. 5194

3

La L. 12 febbraio 1888, n. 5194 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1888 al 11 dicembre 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1888

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1887 al 28 febbraio 1888.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 febbraio 1888, n. 5194

    La L. 12 febbraio 1888, n. 5194 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1887-07-10;4665~art5 · fonte del testo

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