Art. 5
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[1]La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), e' fissata a lire 20 il quintale.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.
[3]Le formalita' riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 12 dicembre 1887
