Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1887 al 12 dicembre 1887. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), e' fissata a lire 20 il quintale.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.

[3]Le formalita' riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.

Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 12 dicembre 1887

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-10;4665~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari