Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1887, n. 4665
1La L. 10 luglio 1887, n. 4665 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), e' fissata a lire 20 il quintale".
L. 27 novembre 1887, n. 5052
2La L. 27 novembre 1887, n. 5052, nel modificare l'art. 5 della L. 10 luglio 1887, n. 4665, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), risguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata l'applicazione provvisoria, a tutto il giorno 29 febbraio 1888, delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avra' effetto a cominciare dal giorno 26 novembre 1887".
L. 12 febbraio 1888, n. 5194
3La L. 12 febbraio 1888, n. 5194, nel modificare l'art. 5 della L. 10 luglio 1887, n. 4665, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale".
Testo vigente dal 28 febbraio 1888
