Art. 5
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[2]Il Governo del Re e' autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.
[3]Le formalita' riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 novembre 1887, n. 5052
1La L. 27 novembre 1887, n. 5052 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), risguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata l'applicazione provvisoria, a tutto il giorno 29 febbraio 1888, delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avra' effetto a cominciare dal giorno 26 novembre 1887".
Testo in vigore dal 12 dicembre 1887 al 28 febbraio 1888
