[1]Il Governo del Re e' autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 luglio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo vigente dal 28 luglio 1882
