[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1885.
[4]UMBERTO.
[5]DEPRETIS. PESSINA.
[6]Visto, Il Guardasigilli: PESSINA.
Testo vigente dal 29 aprile 1885
