[1]Art Il Governo del Re e' autorizzato a prendere, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 giugno 1884.
[4]UMBERTO.
[5]DEPRETIS. FERRACCIU'.
[6]Visto, Il Guardasigilli: FERRACCIU'.
Testo vigente dal 9 giugno 1884
