[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]CRISPI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo vigente dal 15 luglio 1887
