Gli avvocati, i procuratori e sostituti procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio, o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione di impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunziando all'impiego o alla professione incompatibile.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art57 · fonte del testo

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