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[1]Per essere inscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte o tribunale e' necessario:
[2]1° Essere cittadino dello Stato;
[3]2° Giustificare con certificato desunto dai registri penali di non esser incorso in alcuna delle condanne che, a' termini della presente legge, danno o possono dar luogo alla cancellazione dall'albo dei procuratori;
[4]3° Aver raggiunta l'eta' maggiore;
[5]4° Provare di avere compiuti i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;
[6]5° Avere atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un procuratore esercente. La pratica potra' farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studio. Sono dispensati dalla pratica i cancellieri e i vicecancellieri delle Corti e dei tribunali. Lo sono pure anche i cancellieri delle preture dopo due anni di esercizio della loro carica;
[7]6° Sostenere inoltre un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione composta come e' detto nell'articolo 8, n. 4.
[8]L'esame e' verbale e per iscritto.
[9]L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.
[10]L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.
[11]Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari.
Testo in vigore dal 15 giugno 1874 al 17 maggio 1919
