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[1]I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.1
[2]Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.
[3]Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianita'.
[4]I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717
1Il Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, cesserebbero alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restano in carica per tutto l'anno 1916".
Testo in vigore dal 11 dicembre 1915 al 24 novembre 1916
