Art. 11 — Composizione del consiglio provinciale

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15. Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento. Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianita' di iscrizione. I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art11 · fonte del testo

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