[1]I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.1 2

[2]Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.

[3]Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianita'.

[4]I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717

1

Il Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, cesserebbero alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restano in carica per tutto l'anno 1916".

Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574

2

Il Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I membri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che, a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, e 1° del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717, cesserebbero dal loro ufficio alla fine del corrente anno, restano in carica sino a tutto l'anno in cui sara' conclusa la pace".

Testo vigente dal 24 novembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1915 al 24 novembre 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574

    Il Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I membri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che, a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, e 1° del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717, cesserebbero dal loro ufficio alla fine del corrente anno, restano in carica sino a tutto l'anno in cui sara' conclusa la pace".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art21 · fonte del testo

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