[1]Gli avvocati iscritti in un albo hanno facolta' di esercitare la professione datanti tutte le Corti e i tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.
[2]Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
