[1]La professione di avvocato e' incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque uffizio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Universita', nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

[2]Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art13 · fonte del testo

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