[1]La professione di avvocato e' incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque uffizio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle Universita', nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.
[2]Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
