Art. 6 (Convenzione)
La presente convenzione avra' effetto col 1 luglio 1877, e durera' fino al 31 dicembre 1891; intendendosi continuativa d'anno in anno, oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
