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[1]Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 112, 113 e 114 del testo unico delle leggi doganali, il condannato sara' sottoposto, oltreche' alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
1Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e' pubblicata e avra' vigore la L. 8 agosto 1895, n. 643, art. 4 sulla pena per alcuni casi di contrabbando; con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002
2Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1) che alla citta' ed al territorio di Fiume e' estesa la L. 8 agosto 1895, n. 643, art. 4 sulla pena per alcuni casi di contrabbando; con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
Testo in vigore dal 13 luglio 1924 al 16 dicembre 2009
