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[1]Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 112, 113 e 114 del testo unico delle leggi doganali, il condannato sara' sottoposto, oltreche' alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.
[2]La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del Corpo della guardia di finanza. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
1Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e' pubblicata e avra' vigore la L. 8 agosto 1895, n. 643, art. 4 sulla pena per alcuni casi di contrabbando; con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924
