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[1]Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 112, 113 e 114 del testo unico delle leggi doganali, il condannato sara' sottoposto, oltreche' alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.
[2]La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del Corpo della guardia di finanza.
Testo in vigore dal 11 novembre 1895 al 1 febbraio 1923
