Art. 13 — Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909
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[1]Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro cinque anni dalla data della presente.
[2]Le cause che al giorno in cui entrera' in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere definite dalle Giunte d'arbitri secondo dispongono gli articoli 4 e 5, e a tal'uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla Giunta i relativi incartamenti.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
