Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. 390 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Tutti i beni di origine ademprivile, liberi di servitu'; condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8.
tolto: L'Amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati a' termini del successivo articolo 30. Quelli della seconda categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto possibile, non inferiore a cinque ettari, e dalla stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi, col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo.
tolto: Tali disposizioni non si applicano a quei beni che attualmente si trovano boschivi, e che i Comuni dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi a conservarli boschivi, purche' concorra il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa e dell'Ispettorato forestale.
tolto: L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volonta', non importa decadenza.
tolto: I concessionari, sotto pena di rescissione, come all'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 20 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essa concessi, e sara' nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato. Quando pero' concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potra' permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio i beni ad essa concessi.
tolto: Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.
tolto: Il pagamento del canone enfiteutico comincera' a decorrere dopo il 4° anno dalla concessione.
tolto: Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione dell'ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.
tolto: Durante tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato, rimborsera' alla Medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale che questa avra': annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
tolto: L'Amministrazione della Cassa, per la riscossione delle rendite, fitti, canoni, ecc., potra' valersi delle norme, mezzi, diritti privilegi fiscali in vigore per la riscossione delle imposte dirette e potra' anche richiedere l'opera degli esattori comunali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1897-08-02;382~art6 · fonte del testo
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