Art. 13 — Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
