Art. 13 — Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909
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Le cause che al giorno in cui entrera' in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere definite dalle Giunte d'arbitri secondo dispongono gli articoli 4 e 5, e a tal'uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla Giunta i relativi incartamenti.
Testo in vigore dal 5 settembre 1902 al 15 gennaio 1905
