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[1]Sara' soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi: Chiunque in alto mare, per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avra' rotto il filo di un telegrafo sottomarino, od avra' ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche; Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.

[2]Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento, dovra' darne notizia alle autorita' del primo porto dove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potra' aumentarsi sino a quattro mesi, e la multa sino a lire 600.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1886 al 19 gennaio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-01-01;3620~art6 · fonte del testo

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