[1]Gli uffiziali che, giusta il primo capoverso dell'articolo 14, hanno il diritto di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare verbali per i reati puniti dalla presente legge, sono da riguardarsi come pubblici uffiziali, e quindi gli oltraggi, le violenze ed ogni altro atto contro di loro saranno soggetti alle stesse pene che sono inflitte per gli stessi reati commessi a danno di pubblici uffiziali dello Stato.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
