[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la costruzione e l'esercizio di una linea fra la stazione di Santhia' e quella di Borgomanero.
[2]Alla costruzione di questa linea e' fin d' ora assegnato un sussidio chilometrico di L. 5000 per settantacinque anni.
[3]In tal caso provvedera' perche' la nuova linea sia messa in corrispondenza coi treni internazionali attraversanti il Sempione, e che per essa sia avviato tutto il traffico fra la Svizzera e Torino e l'alto Piemonte.
[4]Provvedera' anche perche' nelle tariffe sia tenuto conto dei rispettivi abbreviamenti ferroviari quando, all'apertura del Sempione, ma pero' non prima del 1° luglio 1905, la linea Santhià-Borgomanero e la linea Arona-Gravellona non fossero ancora aperte all'esercizio.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Valprato, addi' 3 agosto 1898.
[7]UMBERTO.
[8]Canevaro. Lacava. Vacchelli. Carcano.
[9]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
