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[1]Alle spese occorrenti per la sorveglianza da parte del genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzioni e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, sari provveduto con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.
[2]All'uopo sara' instituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.
[3]Gli eventuali ricuperi dai contravventori delle somme, di cui al primo comma, saranno reintegrati al capitolo suddetto.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
