Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 779 parole tolte, 20 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: Agli articoli 2, 3, 22 e 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituiti i seguenti, restando abrogata ogni disposizione contraria:
tolto: Art. 2. - L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non puo' di regola superare, nei terreni piani, i 10 metri.
tolto: In quelli in pendio l'altezza massima potra' raggiungere gli 11 metri purche' l'altezza media di ciascuna fronte verso strada non superi i 10 metri.
tolto: I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non piu' di due piani, dei quali il terreno, avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non piu' di un metro e mezzo, nei terreni piani, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In quest'ultimo caso pero' la sopraelevazione media non potra' superare un metro e mezzo.
tolto: L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non puo' di regola superare i metri 5.
tolto: Art. 3. - Per gli edifici isolati che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all'art. 22, comma d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilita', di servizio pubblico, d'interesse artistico o di esercizio industriale.
tolto: Tali edifici non possono pero' mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.
tolto: La loro altezza non puo' superare i 16 metri a meno che la destinazione dell'edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.
tolto: L'autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, puo' essere concessa dal prefetto in seguito a parere favorevole dell'ufficio del genio civile.
tolto: Art. 22. - Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:
tolto: a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri.
tolto: Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10,000 abitanti il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorita' superiori da cui debbono eventualmente essere approvate le costruzioni delle nuove strade, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a metri 8.
tolto: Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa puo' essere tenuta anche di metri 6;
tolto: b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3 le case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, diminuita;
tolto: 1° di metri 3.50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 metri;
tolto: 2° di metri 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima puo' essere di metri 8;
tolto: 3° di metri uno, quando si tratti di strade lungo le quali sono permesse le costruzioni da un sol lato;
tolto: c) qualora si voglia costruire fabbricati di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, in misura pari alla meta' della maggiore altezza;
tolto: d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri, e' prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. La larghezza di tale isolamento, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, puo' essere limitata alla meta' della massima altezza dell'edificio piu' alto;
tolto: e) tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, dovra' essere almeno di 5 metri, purche' l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.
tolto: Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli di isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.
tolto: Art. 26. - Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo 25, potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purche' non venga superata l'altezza di 10 metri ed il numero di due piani.
tolto: Potra' pero' consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 22.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art44 · fonte del testo
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