Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'articolo 2 della legge del 12 gennaio 1909, n. 12, e coll'art. 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.
tolto: Qualunque modificazione occorresse di introdurvi durante il biennio dovra' essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal R. decreto 19 maggio 1910, n. 283.
tolto: Con le stesse forme sara' approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
tolto: I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati sentita la commissione pel riparto dell'addizionale, a ricostruirlo nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprieta' del comune.
tolto: I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessita' di riedificare sulle zone occupate dai fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta commissione pel riparto dell'addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombro dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al R. decreto 7 novembre 1909, n. 728.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art47 · fonte del testo
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