Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 834 parole tolte, 20 parole aggiunte in 29 capoversi.
tolto: Alle disposizioni del titolo 5° delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvato col Regio decreto del 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituite le seguenti:
tolto: Sanzioni, azioni, procedimenti.
tolto: Art. 39. - Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni e' tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'invio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.
tolto: Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia, e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del genio civile.
tolto: Art. 40. - Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme e' punita con l'ammenda da lire 20 a lire 2000.
tolto: Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sara' inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.
tolto: Art. 41. - Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore dove immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, a mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di gia' provveduto.
tolto: Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procedera' all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi dettagliatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.
tolto: Il verbale, sottoscritto dall'ufficio precedente e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sara' trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.
tolto: Art. 42. - Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:
tolto: a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonche' alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;
tolto: b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;
tolto: c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;
tolto: d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto e' subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.
tolto: Art. 43. - Il decreto e', a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.
tolto: Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanze per la fissazione del dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, ne' giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.
tolto: Se, nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma in caso di condanna, sara' inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.
tolto: Art. 44. - Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato e' tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, e' punito ai sensi dell'articolo 40.
tolto: Art. 45. - Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominera' di ufficio uno o piu' periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, ed in mancanza, fra i liberi professionisti.
tolto: Art. 46. - I provvedimenti di cui alle lettere b e c dell'art. 42, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.
tolto: I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.
tolto: Art. 47. - Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtu' delle precedenti disposizioni, dovra', entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa a cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.
tolto: Art. 48. - Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spettera' al genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera c) dell'art. 42.
tolto: Nessuna azione e' ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.
tolto: Art. 49. - Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello e' di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del codice di procedura penale.
tolto: Art. 50. - Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267, non sono applicabili alle condanne pronunciate in Applicazione delle precedenti disposizioni.
tolto: Art. 51. - Quando concorrano ragioni di particolare gravita' ed urgenza, il prefetto puo', per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, avvalersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.
tolto: In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.
tolto: Art. 52. - Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali o forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denunzia delle condizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art45 · fonte del testo
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