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[1]((Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali, delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, i costruttori hanno la facolta' di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo.
[2]Il peso di tali materiali ammessi all'importazione in franchigia, non deve pero' eccede e il limite massimo di chilogrammi 480 per ogni tonnellata di stazza lorda nel caso di scafi metallici, e di chilogrammi 100 nel caso di scafi in cemento armato o di legno.
[3]Entro tali limiti massimi di peso e per quella parte di materiale metallico necessario alla costruzione dello scafo, acquistata dal costruttore e che risulti di produzione nazionale, verra' corrisposto al costruttore stesso un compenso nella misura di lire dodici al quintale. Tale misura vale per il materiale commesso dai cantieri nel semestre decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il materiale commesso nei semestri successivi il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilira', di semestre in semestre, la misura del compenso stesso.
[4]I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passate le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denuncia all'Amministrazione.
[5]La liquidazione del compenso di cui sopra verra' fatta a costruzione ultimata dopo aver accertato che il peso complessivo dei materiali metallici, necessari alla costruzione dello scafo e ammessi a godere sia della franchigia dei dazi di cui al primo comma del presente articolo sia del compenso stesso, non ecceda i limiti massimi di peso, per tonnellata di stazza lorda, gia' indicati.
[6]Possono essere ammessi a godere dei benefici di cui sopra le navi, le draghe e i rimorchiatori pontati, varati dopo la entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1926, purche' le relative dichiarazioni di costruzioni non risultino posteriori al 30 giugno 1926)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "il compenso di costruzione previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, e' fissato in L. 85 per tonnellata di stazza lorda, rimanendo abolito il compenso daziario di L. 35 per tonnellata di stazza lorda, fissato dall'art. 2 della suindicata legge".
Il D.L. Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per i velieri in legno di stazza lorda superiore alle 100 tonnellate, messi in costruzione nei cantieri nazionali dopo la pubblicazione del presente decreto, il compenso di costruzione previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, e' modificato come segue: Se varati entro il 31 dicembre 1918, compenso per tonnellata di stazza lorda, L. 75. Se varati entro il 31 agosto 1920, compenso per tonnellata di stazza lorda, L. 65. Se varati dopo il 31 agosto 1920, il compenso restera' fissato a L. 50". - Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "S'intende abolito il compenso daziario previsto dall'art. 2 della citata legge". - Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per i velieri in legno di stazza lorda di 100 tonnellate o meno il compenso di costruzione e' fissato in L. 25 per ogni tonnellata di stazza lorda rimanendo abolito il compenso daziario previsto dall'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 745".
Testo in vigore dal 13 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
