Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. 305 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali, delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, i costruttori hanno la facolta' di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo.

tolto: Il peso di tali materiali ammessi all'importazione in franchigia, non deve pero' eccede e il limite massimo di chilogrammi 480 per ogni tonnellata di stazza lorda nel caso di scafi metallici, e di chilogrammi 100 nel caso di scafi in cemento armato o di legno.

tolto: Entro tali limiti massimi di peso e per quella parte di materiale metallico necessario alla costruzione dello scafo, acquistata dal costruttore e che risulti di produzione nazionale, verra' corrisposto al costruttore stesso un compenso nella misura di lire dodici al quintale. Tale misura vale per il materiale commesso dai cantieri nel semestre decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il materiale commesso nei semestri successivi il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilira', di semestre in semestre, la misura del compenso stesso.

tolto: I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passate le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denuncia all'Amministrazione.

tolto: La liquidazione del compenso di cui sopra verra' fatta a costruzione ultimata dopo aver accertato che il peso complessivo dei materiali metallici, necessari alla costruzione dello scafo e ammessi a godere sia della franchigia dei dazi di cui al primo comma del presente articolo sia del compenso stesso, non ecceda i limiti massimi di peso, per tonnellata di stazza lorda, gia' indicati.

tolto: Possono essere ammessi a godere dei benefici di cui sopra le navi, le draghe e i rimorchiatori pontati, varati dopo la entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1926, purche' le relative dichiarazioni di costruzioni non risultino posteriori al 30 giugno 1926.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art2 · fonte del testo

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