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[1]Agli scafi delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, costruiti in Italia per conto di nazionali, e' corrisposto un compenso daziario, per ogni tonnellata di stazza lorda, di lire 35 se di ferro o di acciaio e di lire 15 se di legno.

[2]I costruttori hanno inoltre la facolta' d'importare dall'estero, in franchigia dei dazi, un quarto dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale quarto non deve pero' eccedere il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di stazza lorda.

[3]Il compenso daziario e' ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo sia impiegata una quantita' di materiale estero eccedente, in peso, il quarto del materiale complessivo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

[4]Se durante il periodo di validita' della presente legge fosse arrecata qualche modificazione ai dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il compenso daziario sara' modificato in proporzione per decreto Reale.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 26 agosto 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;745~art2 · fonte del testo

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