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[1]Agli scafi delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, costruiti in Italia per conto di nazionali, e' corrisposto un compenso daziario, per ogni tonnellata di stazza lorda, di lire 35 se di ferro o di acciaio e di lire 15 se di legno. 2
[2]I costruttori hanno inoltre la facolta' d'importare dall'estero, in franchigia dei dazi, un quarto dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale quarto non deve pero' eccedere il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di stazza lorda.
[3]Il compenso daziario e' ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo sia impiegata una quantita' di materiale estero eccedente, in peso, il quarto del materiale complessivo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.
[4]Se durante il periodo di validita' della presente legge fosse arrecata qualche modificazione ai dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il compenso daziario sara' modificato in proporzione per decreto Reale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "il compenso di costruzione previsto dall'art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 745, e' fissato in L. 85 per tonnellata di stazza lorda, rimanendo abolito il compenso daziario di L. 35 per tonnellata di stazza lorda, fissato dall'art. 2 della suindicata legge".
Testo in vigore dal 26 agosto 1916 al 21 maggio 1917
