Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1961 al 4 maggio 1962. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 gennaio 1933, n. 14, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933, n. 320, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite di L. 500.000, stabilito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, quale importo degli ordini di accreditamento, da emettersi dall'Amministrazione finanziaria, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione d'imposte o tasse, indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, e' elevato a L. 1.000.000".
L. 12 gennaio 1942, n. 1
11La L. 12 gennaio 1942, n. 1, nel modificare l'art. 5, comma 1 del Regio D.L. 23 gennaio 1933, n. 14, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933, n. 320, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 14, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 320, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o tasse indebitamente percette e restituzione di diritti su prodotti che si esportano e' elevato a L. 5 milioni".
L. 20 novembre 1951, n. 1512
12La L. 20 novembre 1951, n. 1512 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, e' elevato a lire 500 milioni".
L. 8 febbraio 1957, n. 59
13La L. 8 febbraio 1957, n. 59, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 20 novembre 1951, n. 1512, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento e' fissato in misura doppia di quella stabilita all'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512".
L. 22 dicembre 1960, n. 1614
14La L. 22 dicembre 1960, n. 1614, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 20 novembre 1951, n. 1512, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati."
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 4 maggio 1962
