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Pel pagamento delle spese riguardanti restrizioni d'imposte o tasse indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, e' data facolta' all'Amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di L. 500.000.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1922 al 6 febbraio 1933
