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Pel pagamento delle spese riguardanti restrizioni d'imposte o tasse indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, e' data facolta' all'Amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di L. 500.000. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 gennaio 1933, n. 14, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933, n. 320, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite di L. 500.000, stabilito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, quale importo degli ordini di accreditamento, da emettersi dall'Amministrazione finanziaria, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione d'imposte o tasse, indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, e' elevato a L. 1.000.000".
Testo in vigore dal 6 febbraio 1933 al 3 febbraio 1942
