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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 gennaio 1933, n. 14, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933, n. 320, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite di L. 500.000, stabilito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, quale importo degli ordini di accreditamento, da emettersi dall'Amministrazione finanziaria, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione d'imposte o tasse, indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano, e' elevato a L. 1.000.000".
L. 12 gennaio 1942, n. 1
11La L. 12 gennaio 1942, n. 1, nel modificare l'art. 5, comma 1 del Regio D.L. 23 gennaio 1933, n. 14, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1933, n. 320, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 14, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 320, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o tasse indebitamente percette e restituzione di diritti su prodotti che si esportano e' elevato a L. 5 milioni".
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 6 gennaio 1952
