Art. 16 (Allegato n. 1)
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Salvi gli effetti della presente Convenzione, s'intendono mantenute e conservate a favore del Governo tutte indistintamente le guarentigie stipulate nella Convenzione 11 ottobre 1866, per assicurare il rimborso delle anticipazioni fatte alla Societa' in Buoni del Tesoro.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
