Art. 17 (Allegato n. 1)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 793 parole tolte, 25 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Per prevenire ogni dissenso tra il Governo e la Societa' in ordine all'applicazione delle tariffe pei trasporti, allo eseguimento dei lavori delle linee Asciano-Grosseto e San Severino-Avellino, ed al compimento della stazione centrale di Napoli, e nel tempo stesso per risolvere tutte le difficolta' relative al servizio cumulativo, ed a quello in comune delle stazioni di Napoli e d'Ancona, restano definitivamente stabiliti i seguenti patti:
tolto: a) La Societa' dovra' col 1° gennaio 1869 applicare ai trasporti, per tutte le linee in esercizio nel territorio del Regno, le tariffe e le condizioni generali riguardanti l'applicazione di esse, contenute nel progetto di Regolamento comunicato alla Societa' con lettera del di' 6 giugno 1867, n. 1505, del Ministero dei Lavori Pubblici.
tolto: I prezzi stabiliti nel prementovato Regolamento non potranno essere oltrepassati dalla Societa', ma questa avra' facolta' di adottare, con l'approvazione del Governo, rispetto ad alcuni articoli e ad alcune localita', prezzi minori per favorire lo sviluppo del traffico sulle sue linee, adottando intanto le tariffe speciali contenute nel Regolamento suddetto;
tolto: b) La Societa' dovra', al pari delle altre Societa' ferroviarie, prestarsi, senza eccezione, alla esatta osservanza delle norme che in quanto al servizio cumulativo con le medesime saranno dal Governo stabilite, salvo il diritto a regolare, in caso di disaccordo tra le Societa', la rispettiva applicazione delle norme medesime ed i compensi reciproci che potranno essere dovuti, per mezzo di arbitri, nei modi prescritti dalla Legge di concessione 14 maggio 1865;
tolto: c) La ferrovia da Asciano a Grosseto dovendo, a termini della Convenzione, essere costrutta a spese del Governo, e consegnata alla Societa' in ogni sua parte ultimata e disposta per un regolare esercizio, la provvista del materiale mobile rimane a carico esclusivo della Societa'.
tolto: In quanto riguarda il compimento dei lavori e la provvista del materiale fisso, a norma e nei limiti del progetto approvato dal Ministero, si dichiara che la linea avra' termine nella stazione di Montepescali, ove si congiungera' con quella della Maremma.
tolto: Il servizio dei convogli pero' sara' spinto fino alla stazione di Grosseto, nella quale si faranno quei raddoppiamenti di binario e quell'aumento di fabbricati che possono essere richiesti dalla regolarita' del servizio.
tolto: Con tali disposizioni non s'intende derogare, in quanto riguarda la sovvenzione, ai termini della Convenzione approvata colla Legge 14 maggio 1865.
tolto: La Societa' poi rimborsera' al Governo le spese fatte per lo addietro per provviste di materiale mobile ed ogni oggetto relativo all'esercizio del tratto suddetto da Asciano a Torrenieri, dovendosi procedere alla liquidazione delle medesime in conformita' di quanto e' stabilito all'articolo 3;
tolto: d) Ove il Governo, per migliorare e variare, secondo le convenienze, il tracciato della linea in costruzione da San Severino ad Avellino, voglia promuovere, a termine della Legge pei lavori pubblici, lo scioglimento dei contratti coll'impresa Fiocca e De Rosa in data 15 maggio e 12 giugno 1862, la Societa' sara' obbligata ad acconsentire ad una transazione, purche' questa non imponga oneri maggiori di quelli che risulteranno dalla liquidazione dei lavori eseguiti e loro accessorii; quale liquidazione, in caso di dissenso, sara' stabilita mediante un giudizio arbitramentale, procedendo, ben inteso, a termine di Legge, alla ricognizione e constatazione esatta di tutti i lavori eseguiti e delle provviste fatte in dipendenza del contratto medesimo, per liquidare e pagare ogni avere all'impresa secondo le somme che verranno come sopra determinate;
tolto: e) Quando il Governo lo richiegga, la Societa' dovra' costruire ed esercitare il breve tronco di ferrovia, che deve congiungere la linea di Cancello San Severino con quella di Castellammare, tra le stazioni di Codola e di San Clemente, della lunghezza presunta di cinque chilometri circa, alle stesse condizioni delle altre linee comprese nella concessione;
tolto: f) Sara' in facolta' del Governo d'esonerare la Societa' delle ferrovie Romane, senza che da questa si possano far eccezioni od elevare pretese, dall'incarico che si era assunto colla Convenzione del 3 settembre 1861 per la costruzione della stazione centrale di Napoli, nei limiti segnati dal Decreto Ministeriale in data del 25 corrente mese e, ferme restando tutte le altre condizioni in quanto a preferenza ed a possesso, il Governo potra' incaricare la Societa' delle ferrovie Meridionali dell'eseguimento dei lavori e dell'anticipazione delle spese, salvo a ricevere dalla Societa' delle Romane il rimborso della meta' della somma che risultera' dalla liquidazione a cui si dovra' procedere in fine dell'anno.
tolto: Nel caso come sopra previsto, sara' riservato alla Societa' delle Romane il diritto d'intervenire nell'adozione dei progetti, d'assistere agli appalti e di sorvegliare i lavori, il tutto per quanto porta la tutela dei proprii interessi;
tolto: g) Dalla Societa' pertanto verranno accettate le modificazioni che nel senso predetto saranno dal Governo, in caso di dissenso, stabilite, e saranno nel tempo stesso senz'altra eccezione adottate le disposizioni che in ordine al servizio comune nella stazione di Napoli saranno dal Governo prescritte.aggiunto: Allegato n. 1-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~allegato-n-1-art17 · fonte del testo
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