Art. 2 (Allegato n. 1)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 278 parole tolte, 25 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per effetto della retrocessione e rinunzia di cui nell'articolo precedente:
tolto: a) Il Governo paghera' alla Societa' le differenze per guarentigia sulla linea Bologna-Ancona, dovute dai medesimo dal giorno dell'apertura della detta linea allo esercizio fino al 14 maggio 1865, differenze imputate in conto dei rimborsi dovuti al Governo pei lavori eseguiti sulla ferrovia lungo il litorale Ligure in conformita' della gia' citata Convenzione approvata colla Legge 14 aggio 1865:
tolto: b) Il Governo restituira' tutte le somme messe a carico della Societa' medesima in dipendenza dell'acquisto della linea da Genova a Voltri, ed assumera' per l'avvenire l'onere degli interessi delle obbligazioni e del servizio della rendita data in cambio delle azioni per l'acquisto della ferrovia medesima;
tolto: c) Il Governo rimborsera' alla Societa' le somme ritenute sulle sovvenzioni chilometriche per gli interessi della rendita emessa onde far fronte al pagamento dei lavori della ferrovia Ligure dopo la Convenzione 11 ottobre 1866, approvata con Decreto Reale del giorno stesso;
tolto: d) La Societa' restituira' al Governo le sovvenzioni ricevute pei tratti della ferrovia Ligure aperti allo esercizio e della linea di Voltri, a partire dal 14 maggio 1865;
tolto: e) Nella liquidazione delle somme indicate ai paragrafi a, b, c, d si porteranno in conto gl'interessi al 6 per cento, a contare dal giorno delle ritenute o dei pagamenti a favore dell'una e dell'altra parte;
tolto: f) La Societa' rinunzia al rimborso delle spese di impianto dell'esercizio pei diversi tronchi della ferrovia Ligure, delle spese di sorveglianza governativa alla costruzione e di quelle del Personale addetto alla costruzione medesima per conto della Societa', ed in compenso il Governo rinuncia ad ogni diritto sul prodotto netto ricavato dalla Societa' dallo esercizio di detti tronchi.aggiunto: Allegato n. 1-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~allegato-n-1-art2 · fonte del testo
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